Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale che disciplina modalità e tempi per la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
Contestualmente è stata pubblicata anche l’Ordinanza relativa alle operazioni di mobilità del personale docente di religione cattolica (IRC).
Le due ordinanze, insieme al CCNI sulla mobilità sottoscritto il 10 marzo 2026, sono state trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali con la nota n. 6314 del 13 marzo 2026 della Direzione generale per il personale scolastico.
Il calendario delle operazioni prevede diverse finestre temporali a seconda del personale interessato:
Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile 2026
Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile 2026
Personale ATA: dal 21 marzo al 17 aprile 2026
Docenti di religione cattolica (IRC): dal 21 marzo al 17 aprile 2026
La pubblicazione degli esiti dei movimenti avverrà secondo il seguente calendario:
Personale docente: 29 maggio 2026
Personale educativo: 4 giugno 2026
Docenti IRC: 5 giugno 2026
Personale ATA: 12 giugno 2026
Il personale docente e ATA dovrà presentare la domanda di trasferimento o di passaggio, corredata dalla documentazione richiesta, tramite il portale Istanze on line del Ministero dell’Istruzione e del Merito, indirizzandola all’Ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione.
Il personale educativo dovrà compilare le domande seguendo le indicazioni e i modelli disponibili nella sezione dedicata alla Mobilità sul portale Istanze on line.
Gli insegnanti di religione cattolica dovranno invece redigere la domanda utilizzando i modelli pubblicati sul sito del Ministero e inviarla all’Ufficio scolastico regionale della regione di competenza. La domanda dovrà inoltre essere trasmessa, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (ad esempio tramite PEC), al dirigente dell’istituzione scolastica presso cui si presta servizio.
Tra le novità più rilevanti introdotte per il prossimo anno scolastico, le deroghe al vincolo triennale per docenti e personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
In particolare:
la deroga per ricongiungimento ai figli è ora prevista solo per figli fino a 14 anni (in precedenza il limite era 16 anni);
non è più prevista la deroga per il ricongiungimento al genitore over 65.
Possono presentare domanda di mobilità senza necessità di deroghe:
i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2023/24 che negli anni scolastici 2024/25 e/o 2025/26:
non hanno presentato domanda di mobilità;
hanno presentato domanda senza ottenere alcun movimento;
hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia o in un’altra provincia tramite codice sintetico (comune o distretto);
i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2025 e decorrenza economica 1° settembre 2026, che possono presentare domanda di mobilità provinciale o interprovinciale per ottenere la sede definitiva.
Non possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2026/27 i docenti che nel 2025/26 sono stati:
assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno;
assunti tramite concorso straordinario bis;
assunti tramite concorso PNRR e ancora in attesa di abilitazione.
Per queste tipologie non sono previste deroghe.
Non possono presentare domanda di mobilità, salvo specifiche deroghe, i docenti:
assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 (anche solo con decorrenza giuridica);
assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica;
che hanno ottenuto titolarità su una scuola richiesta puntualmente nella domanda volontaria negli anni scolastici 2024/25 o 2025/26.
È inoltre soggetto al vincolo triennale anche il docente assunto da GPS I fascia sostegno nel 2024 e confermato in ruolo nel 2025, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2024.
Possono comunque presentare domanda i docenti che rientrano in specifiche situazioni:
docenti con figli fino a 14 anni (o entro 14 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affido);
docenti con disabilità o che assistono un familiare con disabilità grave (art. 21 e art. 33 della legge 104/1992);
docenti che usufruiscono del congedo biennale per assistenza a persona con disabilità (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001);
docenti coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (legge 118/1971).
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