Diffusa dal Dipartimento Istruzione del Ministero la nota prot. 325 del 3/3/2020 riguardante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti “lavoratori fragili”.
Oggi parliamo dei lavoratori fragili, ovvero del personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Nella categoria sono inclusi anche quei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali che attesta la sensibile condizione di salute.
I lavoratori fragili
Per i lavoratori che rientrano in questa categoria era prevista fino al 28 febbraio 2021 la possibilità di svolgere la propria prestazione in modalità agile oppure attività di formazione professionale anche da remoto.
La nota sopracitata interviene per fornire chiarimenti a causa del mancato rinnovo della disposizione di cui sopra.
Cosa stabilisce la norma?
A tal fine viene stabilito che:
Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.
Per i docenti fragili che si sono avvalsi fino al 28/02 della possibilità di svolgere da remoto la propria attività e sostituiti dal supplente nominato con condice N19 "su lavoratore fragile", dal 1° marzo si dovrà ricorrere alla malattia d'ufficio con conseguente proroga del supplente con la tipologia Assenza breve codice N01.
Per il personale ATA
Per il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – il cui termine è attualmente fissato al 30 aprile – le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.